La
legge europea, recentemente aggiornata con il Reg. UE 2024/1143, definisce quindi a grandi linee i
criteri di qualità, sicurezza e autenticità, anche legate alla tradizionalità di produzione, per alimenti, prodotti agricoli e vinicoli, distinguendole in DOP, IGP e IG, la cui produzione è legata a uno specifico disciplinare, nel quale sono indicate le istruzioni per quanto riguarda
ingredienti, strumenti e procedure che caratterizzano i prodotti certificati.
Innanzitutto è bene chiarire che
DOP e IGP sono sigle legate alla legislazione europea e fanno riferimento ad alimenti, prodotti agricoli e vinicoli:
in pratica sono macrocategorie all'interno delle quali si collocano anche le sigle specifiche già in utilizzo dagli Stati Membri. Vi rientrano infatti anche DOC, DOCG e IGT, categorie definite dalla
legislazione italiana.
L’Europa riconosce anche le
Specialità Tradizionali Garantite (STG), sempre prodotte secondo un disciplinare che ne specifica ingredienti, ricetta e metodo di produzione, ma possono essere prodotte anche al di fuori della specifica zona geografica. Rientrano in questa categoria mozzarella tradizionale, la pizza napoletana e l’amatriciana tradizionale.
Nel campo vinicolo, molti degli Stati membri dell’Unione Europea avevano già delle proprie categorizzazioni: pensate che in Italia, l’introduzione delle DOC (Denominazione di Origine Controllata) risale al 1963, mentre in Francia utilizzavano le Appelation d’origine controlée (AOC) già dal 1935! È evidente quindi che la normativa europea avesse anche il compito di armonizzare le varie categorizzazioni già in uso.
SIGNIFICATO DELLE SIGLE- Denominazione di Origine Protetta (DOP): gli ingredienti sono specifici della zona di denominazione e ogni parte del processo di produzione deve avvenire nella specifica area geografica a cui è riferita la denominazione. Esempio italiano è il Parmigiano Reggiano DOP o, in Europa possiamo trovare l’Olio di oliva Kalamata DOP.
- Indicazione Geografica Protetta (IGP): la maggior parte degli ingredienti proviene dalla specifica zona geografica indicata e almeno un processo di produzione deve avvenire nella regione indicata, come i cantucci toscani IGP o il cioccolato di Modica IGP.
- Indicazione Geografica (IG) delle bevande spiritose: no, non sono bevande che vi faranno ridere, ma bevande a base di liquori. In questo caso, non è necessario che i prodotti arrivino dalla regione specifica, ma è necessario che almeno una fase della distillazione o produzione sia effettuata in loco. Ne sono un esempio il Liquore di Limoni di Sorrento IG, o il Mirto di Sardegna IG.
- Indicazione Geografica Tipica (IGT): vini in cui almeno un processo di produzione avviene nella regione indicata e almeno l’85% delle uve proviene da tale zona.
- Denominazione di Origine Controllata (DOC): certifica la zona di origine delle uve e che il processo di produzione del prodotto avvenga nella zona geografica indicata.
- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG): viene ottenuta da vini che sono stati DOC per almeno 10 anni e sono sottoposti ad analisi organolettiche e chimico-fisiche più stringenti dei precedenti. Questi vengono catalogati ed etichettati da speciali contrassegni stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che vengono messi sulla bottiglia in maniera tale che sia impossibile aprirla senza rovinare il contrassegno.